Competenze
Le certificazioni anagrafiche sono soggette all'imposta di bollo all'origine. Il rilascio di certificazioni in esenzione da bollo è possibile solo nei casi previsti espressamente dalla normativa. I certificati sono rilasciati immediatamente e sono validi sei mesi. In base all'art. 41 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, possono essere usati anche dopo la scadenza se si dichiara in calce che le informazioni contenute non sono cambiate e si appone la propria firma. I certificati attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata. N.B.: Non è possibile produrre certificazioni da presentare ad altre Pubbliche Amministrazioni, Enti Pubblici, Gestori di pubblici servizi ecc. (USL, Tributi, Gestori delle Utenze e quant’altro) nemmeno in marca da bollo. D.P.R. N. 445/2000 e Legge 183/2011.